Imposta municipale immobiliare IMI - 2024

Il pagamento acconto dell’imposta municipale immobiliare IMI è dovuto fino il 17.06.2024. Il comune ha...

Data di pubblicazione:

03/06/2024

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GIS 2024

Il pagamento acconto dell’imposta municipale immobiliare IMI è dovuto fino il 17.06.2024. Il comune ha spedito il calcolo e i modelli F24 per entrambi rate via posta ai contribuenti che sono obbligati i pagare l‘imposta. Le persone che non sono obbligati a pagare l’imposta siccome hanno solo l’abitazione principale, non ricevono nessun avviso.

 

I pagamenti effettuati dopo la scadenza devono includere il ravvedimento operoso per evitare sanzioni.

 

  • Aliquota ordinaria: 0,76%
  • Abitazione principale e pertinenze: 0,40%

Sull'imposta dovuta è applicata una detrazione di 789,56 euro per abitazioni principali. Per i nuclei familiari con più di 2 minorenni sono inoltre riconosciuti 50 euro per ciascun minore a partire dal terzo.

Per ogni persona del summenzionato nucleo familiare, che ha una disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, la detrazione viene incrementata di ulteriori 50 euro. Il nucleo familiare deve presentare al Comune il certificato medico della commissione medica competente.

  • Maggiorazione d'aliquota: alle abitazioni tenute a disposizione da parte del contribuente (abitazioni, per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno dodici mesi) si applica l'aliquota del 1,26%.
  • Per gli agriturismi e gli affittacamere si applica l'aliquota dello 0,3%.
  • Sono equiparate all'abitazione principale le abitazioni di anziani e disabili, che hanno trasferito la residenza in servizi residenziali per anziani autorizzati oppure in servizi residenziali accreditati per persone con disabilità, ovvero in un’altra abitazione per poter ricevere cure e assistenza, in quest’ultimo caso solo previo riconoscimento dello stato di non autosufficienza ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o di un’invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, a condizione che tali immobili non risultino locati; come anche le abitazioni delle persone, che hanno trasferito la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza in base ad un congedo.

 

 

 

A cura di

Ufficio tributi comunali

PIAZZA SILVIUS MAGNAGO 3, 39040 VELTURNO+39 0472 857211info@velturno.eu

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Ultimo aggiornamento: 03/06/2024, 11:00

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